Decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2007 (*).  

Testo del decreto-legge
Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

        Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

        Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere alla proroga di termini previsti da disposizioni legislative, al fine di consentire una più concreta e puntuale attuazione dei correlati adempimenti, di conseguire una maggiore funzionalità delle pubbliche amministrazioni, nonché di prevedere interventi di riassetto di disposizioni di carattere finanziario;

        Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 dicembre 2007;

        Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

emana

il seguente decreto-legge:

Articolo 40.
(Proroga di disposizioni in materia di dissesto finanziario degli enti locali).

Articolo 40.
(Proroga di disposizioni in materia di dissesto finanziario degli enti locali).

        1. Il termine del 31 dicembre 2007 per l'effettuazione dei pagamenti di cui all'articolo 24, comma 1, del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, è rinviato al 31 dicembre 2008.

        1. Identico.

        2. Il termine del 31 dicembre 2007 per la liquidazione delle transazioni di cui all'articolo 24, comma 3, del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, è rinviato al 31 dicembre 2008.         2. Identico.
        3. Resta fermo il termine del 31 dicembre 2007 stabilito dall'articolo 24 del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, per l'effettuazione di pagamenti per le transazioni avvenute entro il 31 dicembre 2007 a valere sul contributo statale di 150 milioni di euro.         3. Identico.
         3-bis. All'articolo 24 del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, sono apportate le seguenti modificazioni:
             a) al comma 1, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Per le medesime finalità di cui al periodo precedente e per i soli enti che abbiano deliberato il dissesto tra il 30 giugno 2001 e il 31 dicembre 2002, è trasferita una somma pari a 5 milioni di euro per l'effettuazione dei pagamenti entro il 31 dicembre 2008.»;
             b) al comma 1, secondo periodo, le parole: «Detta somma sarà ripartita» sono sostituite dalle seguenti: «Dette somme saranno ripartite»;
             c) al comma 2, dopo le parole: «31 dicembre 2007» sono aggiunte le seguenti: «dagli enti che abbiano deliberato il dissesto successivamente al 31 dicembre 2002, ed entro il termine del 31 dicembre 2008 per gli enti che abbiano deliberato il dissesto tra il 30 giugno 2001 e il 31 dicembre 2002»;
             d) al comma 3, le parole: «la somma di cui al comma 1 rientra» sono sostituite dalle seguenti: «le somme di cui al comma 1 rientrano».

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         3-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3-bis, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
        4. Per consentire il definitivo risanamento degli enti che si sono avvalsi della procedura straordinaria di cui all'articolo 268-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è disposta l'erogazione di 10 milioni di euro a valere sulle risorse di cui all'articolo 24, comma 1, del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222. Le somme sono assegnate all'organo straordinario di liquidazione dell'ente e sono ripartite proporzionalmente alla differenza fra la massa passiva e fra la massa attiva risultante da apposita certificazione sottoscritta dall'OSL, dal sindaco e dal responsabile finanziario dell'ente, da inoltrare al Ministero dell'economia e delle finanze entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.         4. Identico.
         4-bis. All'articolo 2 della legge 27 dicembre 2007, n. 244, dopo il comma 32 è inserito il seguente:
 

        «32-bis. Le regioni a statuto speciale provvedono ad adottare le disposizioni idonee a perseguire le finalità di cui ai commi da 23 a 29. In caso di mancata attuazione delle disposizioni di cui al primo periodo del presente comma entro la data del 30 giugno 2008, la riduzione del fondo ordinario prevista al comma 31 si applica anche agli enti locali delle regioni a statuto speciale».

 

Articolo 40-bis.
(Proroga di termini in materia di patto di stabilità).
         1. All'articolo 1, commi 667 e 686, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Per il patto relativo all'anno 2007 la certificazione è prodotta entro il termine perentorio del 31 maggio 2008».
         2. Tutti i termini previsti all'articolo 1, commi 669, 670, 691 e 692, sono prorogati di due mesi con riferimento al mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2007.

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Articolo 40-ter.
(Modifica all'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248).
         1. Alla lettera b) del comma 26-quater dell'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: «prima della data di entrata in vigore della stessa legge n. 311 del 2004» sono sostituite dalle seguenti: «prima della data del 1ogennaio 2005, con esclusione degli atti redatti dai dipendenti già soggetti alla specifica sorveglianza di cui all'articolo 100, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43».